Nuove norme per i controlli di efficienza delle caldaie

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E’ entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che regola la disciplina concernente i controlli di “ efficienza energetica” delle caldaie e climatizzatori. Si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Spetta comunque al manutentore, a valle della presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza. Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

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