Ecco le principali novità introdotte, nel settore della sicurezza sul lavoro, dal D.D.L. SEMPLIFICAZIONI:
- Semplificazioni relative all’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria di lavoratori che svolgono prestazioni lavorative non superiori a cinquanta giorni lavorativi annui.
- Non applicabilità del TITOLO IV del D.Lgs 81/08 nel caso di piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008.
- Introduzione di modelli semplificati per la redazione del P.O.S., del P.S.C., del fascicolo dell’opera e per il P.S.S.
- D.U.V.R.I.: per attività a basso rischio infortunistico, è venuto meno l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., sostituito dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento in caso di servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi, rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni, la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno.
- Istituzione di un modello standardizzato prestabilito per la valutazione dei rischi per attività a basso rischio infortunistico.
- Riduzione da 60 a 45 giorni del termine, entro il quale l’I.N.A.I.L. è tenuta a svolgere la prima verifica periodica di una attrezzatura e per le verifiche successive, ed ha introdotto l’obbligo per essa, di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche; in tal caso il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
- Semplificazione delle modalità di trasmissione delle informazioni degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/2008.
Tutte queste semplificazioni troveranno applicazione con successiva emanazione di specifici decreti ministeriali.