CLP: CLASSIFICAZIONE, ETICHETTA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI – Regolamento ce n. 1272/2008

Tale regolamento non si applica:

  • alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom);
  • alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale;
  • alle sostanze intermedie non isolate;
  • alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato;
  • ai rifiuti (direttiva 2008/98/CE)”.

Inoltre il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:

  • medicinali (dir. 2001/83/CE);
  • medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE);
  • prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE);
  • dispositivi medici (dir. 90/385/CEE, 93/42/CEE; 98/79/CE);
  • alimenti o mangimi (reg. n.178/2002);
  • al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale”.

 

 

Inoltre  i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del Titolo II prima di immetterle sul mercato (Art. 4).

 

I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori classificano dunque le sostanze “non immesse sul mercato in conformità del titolo II quando:

 

a) l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 1 o 5, l’articolo 17 o l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la registrazione di una sostanza;

b) l’articolo 7, paragrafo 2, o l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la notifica.

 

Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato”.

Sempre in relazione alla classificazione:

  • distributori: “nell’adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento”;
  • utilizzatori a valle: “possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione”.

Una sostanza o miscela “classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

c) gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18;

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all’articolo 19;

e) se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE);

f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;

g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;

h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25”.

Inoltre l’etichetta “è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni”.

 

Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato”.

Sempre in relazione alla classificazione:

  • distributori: “nell’adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento”;
  • utilizzatori a valle: “possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione”.

Una sostanza o miscela “classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

c) gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18;

d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all’articolo 19;

e) se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE);

f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;

g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;

h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25”.

Inoltre l’etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

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