Tale regolamento non si applica:
- alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom);
- alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale;
- alle sostanze intermedie non isolate;
- alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato;
- ai rifiuti (direttiva 2008/98/CE)”.
Inoltre il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:
- medicinali (dir. 2001/83/CE);
- medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE);
- prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE);
- dispositivi medici (dir. 90/385/CEE, 93/42/CEE; 98/79/CE);
- alimenti o mangimi (reg. n.178/2002);
- al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale”.
Inoltre i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del Titolo II prima di immetterle sul mercato (Art. 4).
I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori classificano dunque le sostanze “non immesse sul mercato in conformità del titolo II quando:
a) l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 1 o 5, l’articolo 17 o l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la registrazione di una sostanza;
b) l’articolo 7, paragrafo 2, o l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la notifica.
Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato”.
Sempre in relazione alla classificazione:
- distributori: “nell’adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento”;
- utilizzatori a valle: “possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione”.
Una sostanza o miscela “classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all’articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE);
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25”.
Inoltre l’etichetta “è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni”.
Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato”.
Sempre in relazione alla classificazione:
- distributori: “nell’adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento”;
- utilizzatori a valle: “possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione”.
Una sostanza o miscela “classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all’articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE);
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25”.
Inoltre l’etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.